Art. 27.
(Sanzioni disciplinari).

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 sono irrogate le

 

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sanzioni disciplinari previste dal presente articolo.
      2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
      3. Le sanzioni disciplinari sono:

          a) l'avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione: consiste nell'inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;

          d) la destituzione;

          e) la radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

      4. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, sono determinate le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi.
      5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
      6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
      7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi ai quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.